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Il codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)Edizione 2025 – Aggiornata al d.l. n.?73/2025 convertito dalla legge n.?105/2025. E-book. Formato PDF Grafill - Grafill, 2025 -
Il 31 marzo 2023 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 – S.O. n. 12/L, il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78.Questo volume riporta il testo del D.Lgs. n. 36/2023, aggiornato e coordinato con tutte le modifiche normative intervenute successivamente con:? il D.L. 29 maggio 2023, n. 57, abrogato e confermato dalla Legge 25 luglio 2023, n. 87; ? il D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170; ? il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56; ? il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;? il D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 16; ? il D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69;? la Legge 18 marzo 2025, n. 40;? la Legge 4 aprile 2025, n. 42;? il D.L. 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla Legge 18 luglio 2025, n. 105.Il Codice è ora articolato in 232 articoli, organizzati nei seguenti 5 libri: Libro I (artt. 1÷47): Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione; Libro II (artt. 48÷140): Dell’appalto; Libro III (artt. 141÷173): Dell’appalto nei settori speciali; Libro IV (artt. 174÷208): Del partenariato pubblico-privato e delle concessioni; Libro V (artt. 209÷229): Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione.Questo libro rappresenta uno strumento indispensabile per i professionisti del settore, fornendo un quadro completo e aggiornato del nuovo Codice dei contratti pubblici.La WebApp inclusa gestisce le seguenti utilità:? Normativa europea e nazionale;? Linee guida in vigore e provvedimenti ANAC;? Pareri del Consiglio di Stato;? Giurisprudenza in materia di appalti pubblici;? Motore di ricerca costantemente aggiornato, con articoli annotati da giurisprudenza, prassi e provvedimenti di MIT, ANAC e altri enti.
Codice unico dei contrattiEbook coordinato e aggiornato al D.L. n.69 del 21/06/13 convertito dalla L. n.98 del 9/08/13. E-book. Formato EPUB Grafill S.R.L. - Grafill, 2013 -
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto “Del Fare”), sono in vigore, definitivamente, le ultime modifiche al Codice dei contratti. Tra le modifiche introdotte spicca quella relativa all’articolo 82 (Criterio del prezzo più basso) in cui il Parlamento con un atteggiamento del tutto ondivago ha introdotto il comma 3-bis che aveva in precedenza già introdotto nell’articolo 81 (Criteri per la scelta della migliore offerta); il testo è identico e ricordiamo che tale comma 3-bis era stato introdotto nell’articolo 81 dall'articolo 4, comma 2, lettera i-bis) del d.l. n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011 e, successivamente, abrogato dall’articolo 44, comma 2 del d.l. n.201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011. Con la modifica introdotta, nel caso di scelta del criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso, l’importo a base d’asta deve essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un’ulteriore modifica che non è, poi, leggibile tra gli articoli modificati del Codice dei contratti è quella introdotta dall’articolo 26-ter del decreto-legge nel testo convertito dalla legge di conversione; nello stesso viene precisato che per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice dei contratti, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale.
Testo unico in ediliziaEbook coordinato e aggiornato al D.L. n.69 del 21/06/13 convertito dalla L. n.98 del 9/08/13. E-book. Formato EPUB Grafill S.R.L. - Grafill, 2013 -
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto “Del Fare”), sono in vigore, definitivamente, le ultime modifiche al Testo unico in edilizia. Tali modifiche al D.P.R. n. 380/2001 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”sono relative agli articoli 3, 6, 10, 20, 22, 24, 25 e sono stati, anche, inseriti gli articoli 2-bis e 23-bis rubricati rispettivamente “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati” e “Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori” Le modifiche introdotte dal decreto-legge cosiddetto “Del Fare” nel testo convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono evidenziate nel testo aggiornato ed integrale del Testo unico in edilizia che, sperando di fare cosa gradita ai nostri lettori, alleghiamo alla presente notizia. Con l’inserimento del nuovo articolo 2-bis è stata introdotta una modifica in materia di limiti di distanza tra fabbricati e la nuova disposizione dà la possibilità alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al dm n. 1444/1968 che, all’articolo 9, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee, pur nel rispetto della competenza statale statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative. Le Regioni e le Province autonome potranno, poi, dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Il nuovo articolo 23-bis rubricato “Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori” in cui viene stabilito che nei casi in cui si applica la disciplina della SCIA, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Tutte le modifiche introdotte nel D.P,R. n. 380/2001 sono contenute nell’articolo 30 del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto “Del Fare”) nel testo convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 96, in attesa di pubblicazione nella gazzetta ufficiale. In particolare sono state introdotte modifiche alle norme in tema di: demolizione e ricostruzione o varianti con modifica della sagoma; proroga validità termini inizio e fine lavori; agibilità parziale, sono state inserite norme relative alla: proroga dei termini delle convenzioni urbanistiche; distanza tra le costruzioni e il DM 1444/68, e, per ultimo, sono rimaste invariate le disposizioni relative a: attività edilizia libera; estensione sportello unico CIL e SCIA; modifiche al procedimento del permesso di costruire in presenza di immobili soggetti a vincolo. Ricordiamo, per ultimo, che sono state confermate le seguenti previsioni: viene eliminato il vincolo della sagoma come prescrizione necessaria ai fini dell’inquadramento degli interventi di demolizione e ricostruzione nella categoria edilizia della ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d); si prevede che nell’ambito della categoria della ristrutturazione edilizia rientrino anche gli interventi di ricostruzione di edifici crollati o demoliti, purché si possa accertarne la preesistente consistenza; salvo alcuni casi, gli interventi di ristrutturazione edilizia nonché le varianti minori ai permessi di costruire in caso di modifica della sagoma non saranno soggette a permesso di costruire o Dia in alternativa ma a SCIA. con la precisazione che le suddette disposizioni non si applicano agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del Dlgs 42/2004 per i quali gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di rispristino di edifici crollati e demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma.