Maggioli Editore eBooks
eBooks editi da Maggioli Editore di Formato Mobipocket Diritto di specifiche giurisdizioni
Il condomino che non paga e il recupero del credito. E-book. Formato Mobipocket Saverio Luppino - Maggioli Editore, 2015 -
Il presente contributo dottrinario intende chiarire e dare conto dei principali indirizzi della dottrina e della giurisprudenza sulla controversa questione della riscossione dei contributi condominiali e sugli aspetti di novità introdotti dalla riforma e relativi ai rapporti tra condominio e terzi creditori. Nel solco della consolidata giurisprudenza formatasi in materia si era sempre ritenuto operasse una interdipendenza tra le vicende riguardanti gli obblighi dei condomini nei confronti del condominio e quelle riguardanti i terzi, così in Cassazione, sez. II, 29 gennaio 2013, n. 2049: “Obbligazione del condomino verso il condominio e vicende delle partite debitorie del condominio verso i suoi fornitori o creditori sono indipendenti. Il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa in attesa dell’evolvere delle relazioni contrattuali tra condominio e soggetti creditori di quest’ultimo”. Viceversa per effetto della riforma, con un decisivo cambio di rotta il legislatore ha innovato profondamente il rapporto inerente il condominio, i singoli condomini ed i terzi creditori. Sempre sulla scia dell’orientamento espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza n. 9148/2008, è stato valorizzato il concetto di parziarietà delle obbligazioni condominiali, superando l’originaria impostazione del problema in termini di solidarietà, con ogni diretta conseguenza e ricaduta sui rapporti tra condominio, condomini e terzi creditori, così come saranno analizzate nelle pagine che seguono. Il problema viene acuito in ogni suo aspetto sotto un profilo pratico operativo, in quanto la carenza di autonomia patrimoniale perfetta del condominio, effetto del mancato riconoscimento della personalità giuridica in capo all'Ente gestione condominio, comporta non pochi problemi nella fase propriamente esecutiva di recupero del credito da parte del terzo. Nella rassegna del testo si tiene conto dei recentissimi provvedimenti delle varie Corti di Pescara, Reggio Emilia e Milano, relativamente all'ammissibilità della pignorabilità del conto corrente condominiale. L’analisi della norma approfondisce anche gli ulteriori aspetti della sospensione dalla fruizione dei servizi comuni del condomino moroso, da parte dell’amministratore e senza i limiti di cui al regolamento condominiale, operanti nel testo ante riforma ed infine cura di trattare nell'ultima parte del presente contributo l’obbligazione solidale del dante causa nei confronti dell’avente causa nei rapporti condominiali, sino a quando non viene trasmesso all'amministratore copia autentica dell’atto di trasferimento del diritto. Infine, non può sottacersi, come nonostante la relativa recente entrata in vigore della riforma, il legislatore già nel dicembre 2013, con il decreto legge 23 dicembre n. 145 – in vigore dal 24 dicembre 2013 – decreto destinazione Italia, si è visto costretto ad operare alcuni rimedi, dando corso a modeste ma importanti modifiche di diretta incidenza anche in materia di riscossione dei crediti condominiali: Fondo speciale per i lavori di manutenzione straordinaria e per le innovazioni (art. 1, comma 9 lett. d), salvo altre: Attività di formazione degli amministratori condominiali (art. 1, comma 9 lett. a); Maggioranze assembleari per il contenimento del consumo energetico degli edifici (art. 1, comma 9 lett. c); registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici (art. 1, comma 9 lett. c); infrazioni al regolamento del condominio (art. 1, comma 9 lett. e).
La negoziazione assistita nel D.L. 132/2014 dopo la legge 162/2014. E-book. Formato Mobipocket Elisabetta Mazzoli - Maggioli Editore, 2015 -
Con il decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, successivamente convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in pari data, è stata data vita ad un nuovo istituto di risoluzione stragiudiziale delle controversie denominato “procedura di negoziazione assistita da un avvocato (uno o più avvocati)", in vigore dal 13 settembre 2014. A ben vedere, in realtà, non si tratta nella sostanza di uno strumento di una novità assoluta, dato che la recente disciplina ha piuttosto inteso attribuire una sorta di investitura ufficiale e di legittimazione, oltre che effetti peculiari per l'ordinamento (ad esempio valore di titolo esecutivo dell'accordo) a quella che deve ritenersi la forma primitiva e più naturale di gestione di qualsiasi situazione conflittuale, ossia quella negoziale, che richiede la diretta interazione delle parti in essa coinvolte. I soggetti interessati alla disputa, in questo caso, non sono però lasciati soli a condurre la trattativa tra di loro, ma viene prevista l'assistenza degli avvocati, auspicabilmente in funzione di supporto nell'ambito del percorso negoziale, che spesso risulta lungo, complesso ed insidioso e che, se non correttamente affrontato, rischia di fallire anche in quei casi in cui sussistono invece tutti i presupposti per un esito potenzialmente positivo dello stesso. La normativa che ci si appresta ad analizzare, oltre a riconoscere il valore intrinseco del negoziato, è stata evidentemente ispirata dall'intento di deflazione del carico giudiziario ed al fine di fare confluire il maggior numero di controversie possibili verso tale strumento alternativo, ha anche prefigurato delle ipotesi di obbligatorietà, disponendo che decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita sia condizione di procedibilità per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (al di fuori dei casi di mediazione obbligatoria), con esclusione delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. L'autonomia privata delle parti viene inoltre valorizzata attraverso il riconoscimento della possibilità di definire mediante la negoziazione assistita anche i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nel decreto legge era stato previsto che si potessero conciliare pure le liti aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro insuscettibili di essere oggetto di rinunzie e transazione a mente dell'articolo 2113 del codice civile, ma tale disposizione è stata soppressa in sede di conversione. L'introduzione di tale istituto di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) accanto alla mediazione di cui al decreto legislativo n. 28/2010 ed all'arbitrato, da tempo esistente, disciplinato dal codice di procedura civile, dai diversi regolamenti delle istituzioni arbitrali e con il decreto legge in esame inquadrato a pieno titolo tra le procedure volte ad eliminare l'arretrato giudiziale, data la prevista possibilità per le parti di richiedere congiuntamente il trasferimento del giudizio alla sede arbitrale, finché la causa non sia stata assunta in decisione (cfr. art. 1 d.l. n. 132/2014), va a configurare quel sistema stragiudiziale progressivo che dovrebbe consentire una trattazione e definizione della lite al di fuori delle aule giudiziarie, lasciando all'interno di queste ultime solamente quelle vicende che richiedano imprescindibilmente l'intervento del giudice statale. La novella legislativa coinvolge direttamente gli avvocati, che vengono formalmente investiti di un ruolo negoziale, di fatto già esistente, ma che oggi viene senza dubbio incentivato ed anche professionalizzato, che richiederà un perfezionamento delle tecniche di negoziazione al fine di trasformare il consueto atteggiamento antagonistico, orientato alla gestione del cliente ed alla preparazione della disputa in vista del giudizio, in uno più collaborativo e volto alla risoluzione dei problemi insieme all'altra parte, che renda produttiva la trattativa e che tuttavia non esponga il proprio cliente al rischio di essere sfruttato o di subire soluzioni che non condivida ovvero che non tengano conto degli interessi e delle esigenze dello stesso.