Libri di Fabiana Falato
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- 9788815397034 La teoria del diritto di Hans Kelsen. Una introduzione critica
Segreto della camera di consiglio ed opinione dissenziente. Un rapporto da (ri)meditare per le decisioni delle corti superiori Falato Fabiana - Pisa University Press, 2016 - I Libri Di Archivio Penale. Nuova Serie
Il segreto della camera di consiglio richiama la situazione dell'opinione dissenziente, che in termini semantici attiene al divieto di divulgazione della presa di posizione minoritaria assunta da un componente dell'organo giurisdizionale collegiale; non anche al dissenso. Quel segreto è categoria dogmatica che, se da un lato, è situazione del processo, essendo sottesa alla decisione, che, a sua volta, rinvia ai rapporti tra legge e fatto, tra questioni e procedimento probatorio, tra casi e giudizio; dall'altro, rimanda alle relazioni tra decisione ed interpretazione. Il giudice domina entrambe, nonostante la prima (decisione-fatto-procedimento probatorio) sia destinata al giudizio inteso come accertamento, mentre la seconda (decisione-interpretazione) rinvii alla ricerca ermeneutica, alla comprensione argomentata del diritto da applicare al giudizio. A questi nessi, poi, sono affidati, rispettivamente, il merito e la legittimità; rispetto a cui gli effetti della dissenting opinion si esprimono in maniera differente. Ancora. Lo speculare sulla combinazione tra opinione dissenziente-decisione-motivazione ed interpretazione appare operazione necessaria nel momento storico-giuridico attuale, in cui i confini del diritto si dissolvono e le forme con cui eravamo abituati a considerarlo si rivelano inadeguate rispetto alle nuove spinte giurisprudenziali che promanano dagli ordinamenti, dalle organizzazioni e dai sistemi sovranazionali. Infine. Quando è oggetto di (rare) riflessioni da parte della dottrina del processo penale, l'opinione dissenziente è situazione spesso incompresa dall'interprete. In questi indirizzi di metodo si svela il nostro impegno ad individuare ed a rappresentare i motivi della opportunità di rivisitare - sia pure limitatamente alle giurisdizioni superiori - la preclusione della pubblicizzazione dell'opinione dissenziente che i fondano la propria ratio nel contesto multilivello del rafforzamento della tutela delle posizioni giuridiche coinvolte nella e dalla fase deliberativa del processo. Perciò si abbandona l'anacronistico retaggio del pensiero giuspositivista che ancorava la difesa della certezza del diritto all'apparente unanimismo della sentenza tutelato dalla segretezza della camera di consiglio e che riteneva che quella certezza non ammettesse la divulgazione dei contrasti interni, pena la messa in discussione dell'autorità della sentenza, dunque, della legge, per preferirvi un approccio innovativo che tiene conto, quando si ragiona sulle categorie dogmatiche, in generale, e sull'opinione dissenziente, in particolare, del processo di positivizzazione dei diritti fondamentali oltre i confini nazionali e del passaggio dal principio della certezza del diritto - inteso in senso procedurale - a quella della certezza dei diritti. In più, un approccio consapevole che la giurisdizione, nel sistema multilivello, si espande quanto più si estende l'area delle possibili violazioni del diritto protetto, proponendo dialettiche più complesse e meno condivisibili sintesi.
Appunti di cooperazione giudiziaria penale Falato Fabiana - Edizioni Scientifiche Italiane, 2019 - Esi-Uni
Se da un lato la progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere all'interno dell'UE ha considerevolmente agevolato la libera circolazione dei cittadini europei, dall'altro ha anche reso più facile la realizzazione di attività criminose su scala transnazionale. Per poter affrontare la sfida della criminalità transfrontaliera, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia include misure volte a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale. Il decreto legislativo 3 ottobre 2017, n. 149 ha riformato il libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, introducendo, tra le altre, nel sistema processuale penale interno un tipico istituto della cooperazione, quello del trasferimento dei procedimenti penali, mentre specifiche direttive sono state assunte in tema di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, distinguendo a seconda che si tratti di Paesi dell'Unione, di trasferimento temporaneo di persone detenute, dell'estradizione attiva e passiva, del riconoscimento di sentenze straniere in Italia e di sentenze italiane all'estero. Nelle more, è stata risolta la controversa problematica della ricerca e della assunzione all'estero delle fonti di prova, attraverso una disciplina organicamente prevista nel decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, che ha attuato, nel nostro ordinamento, la Direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale, già entrata in vigore fra gli Stati membri dell'Unione europea il 22 maggio 2017. Inoltre, sono state recepite le principali decisioni quadro dell'Unione europea in tema di cooperazione giudiziaria ed introdotte nuove forme di collaborazione, come quella basata sulla istituzione delle Squadre investigative comuni.
Immediata declaratoria e processo penale Falato Fabiana - Cedam, 2010 -
Con questa pubblicazione l'autrice chiude una ricerca lunga tre anni caratterizzati da da arricchimenti culturali anche della dogmatica penalistica, da analisi giurisprudenziali seguite sin dagli anni '90; chiude il ciclo del passaggio dalla alfabetizzazione all'acculturamento, che vede protagonisti la ricerca del metodo prima ancora che l'esame della letteratura e degli interventi giudiziali e prima ancora della riflessione sistematica e delle argomentazioni giuridiche a sostegno delle proprie tesi, essendo l'autrice profondamente convinta che solo la severità metodologica consente soluzioni appaganti sul piano della ricerca e rigorose dal punto di vista della riflessione intellettuale. L'"immediata declaratoria" è regola che, traducendo il principio della "presunzione di non colpevolezza" costituisce sicura connotazione garantista del processo penale, soprattutto quando, andando al di là della rubrica, se ne percepisce il fine di tutela dell'imputato innocente. Sennonché, la contestuale presenza nei due codici e addirittura - la identità letterale dell'art. 152 c.p.p. 1931 e dell'art. 129 c.p.p. 1989 creano qualche imbarazzo psicologico, se non intellettuale, in chi reputa che la distanza politica tra un sistema inquisitorio ed uno accusatorio comporti l'effetto della radicale difformità di discipline nei due contesti regolamentari.