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Reati in materia bancaria e finanziaria Consulich F. (Cur.) - Giappichelli, 2024 - Trattato Teorico-Pratico Diritto Penale
L'ordinamento italiano prevede oramai «una fitta rete normativa» [NapoleonI, 2189] volta a tutelare interessi privati e pubblici nell'intermediazione della ricchezza in ambito bancario e finanziario. Centrali in questo settore normativo sono senza dubbio il Testo unico delle leggi in materia bancaria, di cui al d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (d'ora innanzi TUB) e il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (d'ora innanzi TUF). Eppure, occorre non trascurare altri atti normativi volti a disciplinare segmenti più specifici, ma non meno importanti, del mercato quali il d.lgs. 7.9.2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e il d.lgs. 5.12.2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari). Pur in epoca di "revival" nel nostro ordinamento e nella riflessione penalistica dell'aspirazione della riserva di codice, attraverso la sua consacrazione nell'art. 3-bis c.p. ad opera del d.lgs. 1.3.2018, n. 21 [cfr., ex multis, Gallo; Paliero], paiono definitivamente sopiti, se non apertamente contrastati [(d) Losappio, 9 ss.], gli auspici nella dottrina di traslazione nel codice penale, anche attraverso una maggiore generalizzazione e astrattezza nel drafting delle fattispecie incriminatrici, della disciplina in questo ambito [cfr. Bricola, 3581; Meyer, 98; per la corrispondente norma ipotizzata nell'ambito del progetto Pagliaro di codice penale, cfr. (a) Patalano, 276]. In effetti, la situazione normativa attuale pare conformarsi, con rare eccezioni, alla declinazione del principio della riserva di codice - ora accolta nella norma appena richiamata e patrocinata da un'ampia parte della dottrina - secondo la quale sarebbe sufficiente, in alternativa alla previsione nel codice penale, anche la riconduzione delle fattispecie incriminatrici a «leggi che disciplinano in modo organico la materia». A tale considerazione, deve aggiungersi che un'eventuale traslazione potrebbe dirsi ragionevole solo nella misura in cui si accompagnasse ad una radicale trasfigurazione della tecnica normativa adoperata, volta ad affrancare i precetti penali dalla disciplina amministrativa di settore. È di tutta evidenza, infatti, che la collocazione topografica nell'ambito del medesimo plesso normativo meglio si sposi con la tecnica - sinora assolutamente preminente in questa materia - della Verwaltungsakzessorietät, ovvero dell'intervento penale come meramente sanzionatorio delle violazioni della disciplina amministrativa di vigilanza su questi settori.
Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversion e prevenzione Consulich F. (Cur.) Miraglia M. (Cur.) Peccioli A. (Cur.) - Giappichelli, 2020
«Il convegno "Alternative al processo penale? Tra deflazione, depenalizzazione, diversion e prevenzione" è nato dall'idea di costruire un momento di comune riflessione per un gruppo di studiosi accomunati nel loro percorso scientifico dal tentativo di rispondere ad un interrogativo che, negli ultimi decenni, l'ordinamento pone davanti agli operatori della giustizia penale: è possibile sfuggire all'ipertrofia delle incriminazioni, e dunque dei processi volti ad accertare le conseguenti responsabilità, quando il legislatore è il primo responsabile di tale situazione? La riflessione è stata assai proficua e ha consentito, in modo dialogico, di far luce sulla portata di tali percorsi, sulle loro criticità e sugli sviluppi futuri o "futuribili". Il fil rouge, non solo terminologico, dei diversi contributi è individuabile nel sostantivo "fuga". Fuga dal diritto penale, fuga dal processo (o dal dibattimento), fuga dalla tradizionale modello detentivo carcerocentrico, fuga dall'ordinaria sequenza reato/accertamento/irrogazione della sanzione penale/esecuzione. La via di "fuga" si guadagna attraverso strumenti di contrazione del controllo penale. Si è discusso di depenalizzazione in senso stretto, di modifiche in tema di procedibilità a querela, di particolare tenuità del fatto e di «depenalizzazione timida», ricercata attraverso la trasformazione di fattispecie criminose in illeciti civili sanzionatori. Quest'ultima porta con sé le discusse "pene private" e rappresenta un terreno apparentemente fertile, ma al contempo infido, nel quale muoversi con cautela, per non mercanteggiare la deflazione con la compressione delle garanzie fondamentali. Si è parlato di prevenzione, in diverse accezioni, ma soprattutto di quella praeter delictum, delle sue dilatazioni e degli approcci giurisprudenziali non sempre uniformi. La "fuga" (dal processo penale verso quello di prevenzione) rivela qui la massima accezione negativa del termine, concretizzando un succedaneo di repressione e comprimendo al contempo (se non annullando) le garanzie del cittadino...» (Dalla Prefazione)