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I limiti alla circolazione delle azioni. Art. 2355-bis Sbisà Giuseppe - Giuffrè, 2019 - Il Codice Civile. Commentario
Epilogo di un ampio dibattito con particolare riguardo alle clausole di gradimento, l'art. 2355-bis (Limiti alla circolazione delle azioni) è venuto acquisendo una rilevanza pratica sempre crescente, dovuta all'emergere, accanto alle figure tradizionali, di nuovi fenomeni quali il crowdfunding e le clausole di trascinamento (drag-along) e di accodamento (tag-along). Originariamente nate come regole di patti parasociali sono state poi trasfuse in statuti societari dando origine a una serie di questioni ancora discusse. Il presente commento riguarda da un lato le singole caratteristiche delle diverse categorie di clausole e gli specifici problemi che esse pongono e, dall'altro lato, l'individuazione delle regole comuni concernenti ogni tipologia di clausole che incidono sulla circolazione delle azioni.
Delle società costituite all'estero. Artt. 2507-2510 Gambaro Edoardo Biscaretti Di Ruffia Claudio - Giuffrè, 2013 - Il Codice Civile. Commentario
Delle società costituite all'estero. Artt. 2507-2510 - Giuffrè
Del contratto estimatorio. Artt. 1556-1558 Biscontini Guido - Giuffrè, 2013 - Il Codice Civile. Commentario
Esaminati criticamente gli elementi del contratto estimatorio così come descritto dall'art. 1556 c.c., si verifica se esso possa essere concluso da chi non svolge attività commerciale e se possa riguardare anche beni immateriali e beni immobili; ne viene messa in discussione la natura reale sì da non considerare la consegna, nella varietà delle tipologie, ascrivibile al momento perfezionativo della fattispecie. Particolare attenzione è riservata al profilo causale, verificando affinità e differenze con altre fattispecie per concludere, sempre nel rispetto dell'autonomia della figura negoziale considerata, per una sua riconduzione nell'ambito dei negozi gestori, in particolare del mandato in rem propriam: di qui la descrizione dei poteri del tradens e dell'accipiens, senza tralasciare la rilevanza penale della mancata restituzione delle cose ricevute da quest'ultimo nonché le possibili conseguenze della procedura fallimentare che dovesse interessare una delle parti.