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- 9791257830113 Michel Vaillant. Nuova serie. Vol. 14
- 9791256732166 Louis Vuitton. 100 bauli da leggenda. Nuova ediz.
- 9788854985599 Un eroe del nostro tempo
Necessitas non habet legem? Prime riflessioni sulla gestione costituzionale dell'emergenza coronavirus Celotto Alfonso - Mucchi Editore, 2020 - Piccole Conferenze
Dopo due mesi di questa imprevedibile emergenza sanitaria, già si può tracciare un primo bilancio di come è stata gestita dal punto di vista costituzionale. Il modello nei fatti adottato si è basato su un significativo potere del Governo, mediante dpcm, autorizzati in via generale da decreti-legge. Sono così stati fortemente limitati gran parte dei diritti fondamentali dei cittadini, a partire dalla libertà personale e di circolazione e soggiorno, in nome dell'interesse collettivo alla salute. Peraltro, le limitazioni hanno assunto un quadro composito, per i numerosi interventi non solo del Governo centrale, ma anche di Regioni e Comuni, mentre il Parlamento non è riuscito a svolgere il proprio ruolo di garante della sovranità popolare e del dibattito pluralistico, anche nella applicazione delle riserve di legge. Pur mancando in Italia un vero e proprio statuto costituzionale dell'emergenza, a ben vedere l'impianto della Carta repubblicana comunque fornisce le soluzioni adeguate per casi del genere, in quella visione "presbite" già prefigurata da Calamandrei. Si sarebbe potuto attuare l'art. 78 Cost. con una lettura estensiva della nozione di guerra e l'attribuzione dei poteri necessari al Governo. O, quanto meno, intervenire con decreti-legge, in pieno rispetto all'impianto costituzionale. Aver limitato diritti e libertà con una fonte anomala come il dpcm, per quanto coperto dalla abilitazione con i d.l. n. 6 e poi n. 19 del 2020, comunque rappresenta un vulnus dell'assetto costituzionale, anche perché ha eliminato il controllo del Presidente della Repubblica in sede di emanazione e la conversione da parte del Parlamento. Del resto, è mancato anche un potere centrale di indirizzo e coordinamento rispetto agli enti locali, indispensabile per non lasciare il cittadino allo sbando di un profluvio di ordinanze contraddittorie e intrecciate.
Salus Luciani Massimo - Mucchi Editore, 2022 - Piccole Conferenze
La pandemia da Covid-19 ha messo in luce le linee di tensione fra i plurimi significati del significante salus. Salute individuale (e collettiva), certo, ma anche salvezza o salvazione della comunità politica (salus rei publicae), nella specifica identità costituzionale che le è propria. L'esperienza di una vita umana disastrata dalla pandemia si inserisce nella complessa vicenda storica iniziata nel secondo dopoguerra, articolata in fasi di volta in volta definite con formule evocative, dal "principio disperazione" di Günther Anders al "principio speranza" di Ernst Bloch; dal "principio responsabilità" di Hans Jonas alla "Risikogesellschaft" di Ulrich Beck alla "società liquida" di Zygmunt Bauman. Troneggia, adesso, il sentimento della paura, che si appunta tanto sul fenomeno che la scatena quanto sulle misure adottate per fronteggiarlo. La risposta alla paura non ha determinato una sfigurazione dello Stato (costituzionale) di diritto. È fallace, infatti, la diffusa evocazione dello stato di eccezione, che non considera la radicale diversità fra questo e lo stato di emergenza (nel quale, invece, ci troviamo). Ed è fallace (e talora sconcertante) il richiamo a pretese derive autoritarie o addirittura totalitarie che il nostro ordinamento starebbe conoscendo. Un'analisi attenta e obiettiva dimostra che, sebbene i malfunzionamenti, anche seri, non siano mancati, le istituzioni hanno retto il colpo e che lo stesso Parlamento, pur costretto a inseguire il Governo sul terreno della legislazione d'urgenza, ha saputo evitare la marginalizzazione. Le garanzie giurisdizionali, a loro volta, hanno funzionato e i diritti hanno sempre trovato il loro giudice, anche quando a essere contestato era quell'obbligo vaccinale sul quale s'è addensata la più vivace, per quanto minoritaria, contestazione.
Due problemi aperti della teoria dell'interpretazione giuridica Celano Bruno - Mucchi Editore, 2017 - Piccole Conferenze
Lo scopo di questo saggio è definire con precisione due problemi che toccano specificamente, anche se non in via esclusiva, l'interpretazione del diritto. L'uso che del linguaggio viene fatto nella pratica del diritto si discosta, sotto due aspetti cruciali, dall'uso che del linguaggio viene fatto nella comunicazione ordinaria - e, di conseguenza, l'interpretazione del diritto si differenzia dall'interpretazione conversazionale. (1) Nel diritto, spesso, non c'è alcun emittente precisamente identificabile cui possa essere imputata un'intenzione comunicativa. (2) Nella pratica del diritto, in molti contesti, l'uso del linguaggio non è puramente convenzionale... Ai fini della comprensione della specificità dell'interpretazione giuridica, occorre distinguere due tipi di interpretazione-decisione: decisioni interpretative che producono, e decisioni interpretative che non producono, effetti giuridici. Il problema è se il potere interpretativo possa essere assoggettato a limitazione e controllo, o se invece sia inevitabile l'esistenza di un potere interpretativo sovrano.