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ART. 702 bis-702 quater Tedoldi Alberto M. - Zanichelli, 2016 - Commentario Codice Di Procedura Civile
Il procedimento sommario di cognizione è lo strumento che il legislatore processuale ha dato a chi postuli giustizia per ottenere più rapida risposta dai tribunali, quando la controversia non sia connotata da complessità. Occorrono operatori pronti e giudici inclini a coniugare la scarnificata deformalizzazione del procedimento con le garanzie difensive e l'accuratezza nell'esame e nella soluzione della quaestio facti e della quaestio iuris. Si tratta di uno strumento offerto a chi operi nella giustizia civile che, ove opportunamente utilizzato e fruito, può contribuire ad accelerare e semplificare i processi, secondo modelli che tendono a sostituire nel tempo a forme più articolate e complesse procedure sempre più semplici e snelle, per concentrarsi sui profili essenziali della controversia, nella costante e doverosa osservanza del contraddittorio. Si potrà così recuperare quel minimo d'immediatezza, di oralità e di aperto confronto dialettico, in poche udienze in sequenza e concentrate nel tempo, che una sovrabbondanza di atti scritti, poco o nulla letti, e la dilatazione dei tempi processuali hanno per lo più cancellato, nonostante il processo civile proclami solennemente d'essere orale, con tautologia sin qui evanescente, ma che il procedimento sommario vorrebbe, in buona misura, valorizzare. Il libro è aggiornato al d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, e alla l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
Art. 323-338. Impugnazioni in generale Tedoldi Alberto M. - Zanichelli, 2023 - Commentario Codice Di Procedura Civile
Le impugnazioni sono sempre state - e sono divenute ancor più dopo le recenti riforme e con l'affermarsi di orientamenti giurisprudenziali formalistici in proporzione geometricamente crescente - «croce e delizia» per chi operi nel campo del contenzioso civile, amministrativo, tributario e contabile. Mille e mille questioni sorgono e vengono dibattute nel foro, conducendo a frequenti pronunce di inammissibilità, di improcedibilità e di estinzione, che sbarrano la strada a ogni possibile rivisitazione del giudizio di merito, sempre più spesso inattingibile. Se a ciò si aggiungono la frequente insufficienza dell'istruttoria svolta in prime cure - salvo demandarla integralmente (ex ante) e adesivamente (ex post) a «onnivore» consulenze tecniche d'ufficio - la sommarietà della cognizione e il diffuso utilizzo di fictiones iuris, divenute ormai regola nei civili litigi, a onta del rito ordinario, semplificato o speciale, si ha il quadro di un sistema giudiziario che persegue affannosamente il far presto rispetto al far bene, per tener dietro a classifiche internazionali Doing business, unicamente all'insegna di un'utilitaristica efficienza econometrica e «giurimetrica», alla cui stregua «le impugnazioni sono un lusso che non ci possiamo permettere». Eppure, la storia del processo e il metodo euristico insegnano che si valuta meglio dopo che altri hanno esaminato il caso e dissodato il terreno nel fuoco dialettico del contraddittorio, emanando una decisione motivata, le cui ragioni sono sottoposte a falsificazione attraverso i rimedi impugnatori. Questo libro intende offrire ai naviganti una mappa aggiornata, sia pure composta da vasta congerie di cautele e di clausolae salutares, come si diceva un tempo, onde non incorrere in errori, tanto più incombenti e minacciosi per il bizantino complicarsi della disciplina e per il proliferare di incerte e variabili applicazioni giurisprudenziali, quanto più funeste ed esiziali in questo campo, da cui dipende la formazione del giudicato sostanziale, cioè del valore ultimo al quale ogni ordinamento giuridico tendenzialmente aspira. Il volume è aggiornato al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia).
Art. 51-56. Astensione, ricusazione e responsabilità dei giudici Tedoldi Alberto M. - Zanichelli, 2015 - Commentario Codice Di Procedura Civile
Le norme del codice di procedura civile su astensione e ricusazione del giudice, che fungono da lex generalis anche per i processi davanti alle giurisdizioni speciali (amministrativa, tributaria, contabile), appartengono all'"archeologia giudiziaria". Esse affondano le proprie radici, anche per lessico, in regole remote della practica iudiciaria, infuse di uno spirito autoritario con il sopravvento dell'Assolutismo giuridico, divenuto oggi incompatibile con una visione autenticamente democratica dello Stato e della giurisdizione, che veda nel giudice non più un funzionario dello Stato-apparato, bensì un civil servant, che rende alla comunità un servizio pubblico fondamentale per la composizione delle controversie civili, quando le parti non siano state in grado di risolverle in via autonoma attraverso uno degli strumenti alternativi che l'ordinamento pone a loro disposizione. Un servizio prestato nel nome e nell'interesse dello Stato-comunità da cittadini prescelti attraverso un pubblico concorso in base a criteri meritocratici, autonomi e indipendenti da qualunque condizionamento, non solo esterno da parte di altri poteri dello Stato, ma anche interno all'ordine giudiziario, terzi e imparziali rispetto alle parti e agli interessi che s'agitano nel processo e, così, chiamati ad applicare al caso singolo la legge cui sola vanno soggetti, esercitando le proprie funzioni.