Libri di Alberto Tedoldi
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ART. 702 bis-702 quater Tedoldi Alberto M. - Zanichelli, 2016 - Commentario Codice Di Procedura Civile
Il procedimento sommario di cognizione è lo strumento che il legislatore processuale ha dato a chi postuli giustizia per ottenere più rapida risposta dai tribunali, quando la controversia non sia connotata da complessità. Occorrono operatori pronti e giudici inclini a coniugare la scarnificata deformalizzazione del procedimento con le garanzie difensive e l'accuratezza nell'esame e nella soluzione della quaestio facti e della quaestio iuris. Si tratta di uno strumento offerto a chi operi nella giustizia civile che, ove opportunamente utilizzato e fruito, può contribuire ad accelerare e semplificare i processi, secondo modelli che tendono a sostituire nel tempo a forme più articolate e complesse procedure sempre più semplici e snelle, per concentrarsi sui profili essenziali della controversia, nella costante e doverosa osservanza del contraddittorio. Si potrà così recuperare quel minimo d'immediatezza, di oralità e di aperto confronto dialettico, in poche udienze in sequenza e concentrate nel tempo, che una sovrabbondanza di atti scritti, poco o nulla letti, e la dilatazione dei tempi processuali hanno per lo più cancellato, nonostante il processo civile proclami solennemente d'essere orale, con tautologia sin qui evanescente, ma che il procedimento sommario vorrebbe, in buona misura, valorizzare. Il libro è aggiornato al d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv., con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, e alla l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).
Il nuovo procedimento sommario di cognizione Tedoldi Alberto M. - Zanichelli, 2013 - Strumenti Del Diritto
Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702 bis ss. c.p.c. è il nuovo strumento che il legislatore processuale ha dato a chi postuli giustizia per ottener più rapida risposta dai tribunali, quando la controversia non sia connotata da complessità particolari. Certo, occorrono difensori pronti e disposti ad avvalersene quando possibile e giudici altrettanto inclini a coniugare la scarnificata deformalizzazione del procedimento con sufficienti garanzie difensive e bastevole accuratezza nell'esame e nella soluzione della "quaestio facti" e della "quaestio iuris". L'impronta è, infatti, di forte accentuazione della discrezionalità giudiciale nei meccanismi stessi di funzionamento del processo, ridotti ai minimi termini e ai requisiti essenziali per la tutela del contraddittorio e del diritto d'azione. È chiaro come strutture processuali appena abbozzate - ad instar dei procedimenti cautelari, nei quali però il periculum in mora giustifica la necessità di far presto e l'intrinseca provvisorietà del risultato ne fornisce piana e coerente giustificazione a posteriori - esigano giudici dotati di grande equilibrio, rigorosi custodi delle fondamentali garanzie del processo, oltre a richiedere efficaci strumenti di controllo dei provvedimenti decisorii, in mancanza dei quali l'arbitrio e un'inaccettabile compressione delle garanzie difensive difficilmente potrebbero essere scongiurati, ponendo a dura prova la tenuta costituzionale del sistema.
Art. 51-56. Astensione, ricusazione e responsabilità dei giudici Tedoldi Alberto M. - Zanichelli, 2015 - Commentario Codice Di Procedura Civile
Le norme del codice di procedura civile su astensione e ricusazione del giudice, che fungono da lex generalis anche per i processi davanti alle giurisdizioni speciali (amministrativa, tributaria, contabile), appartengono all'"archeologia giudiziaria". Esse affondano le proprie radici, anche per lessico, in regole remote della practica iudiciaria, infuse di uno spirito autoritario con il sopravvento dell'Assolutismo giuridico, divenuto oggi incompatibile con una visione autenticamente democratica dello Stato e della giurisdizione, che veda nel giudice non più un funzionario dello Stato-apparato, bensì un civil servant, che rende alla comunità un servizio pubblico fondamentale per la composizione delle controversie civili, quando le parti non siano state in grado di risolverle in via autonoma attraverso uno degli strumenti alternativi che l'ordinamento pone a loro disposizione. Un servizio prestato nel nome e nell'interesse dello Stato-comunità da cittadini prescelti attraverso un pubblico concorso in base a criteri meritocratici, autonomi e indipendenti da qualunque condizionamento, non solo esterno da parte di altri poteri dello Stato, ma anche interno all'ordine giudiziario, terzi e imparziali rispetto alle parti e agli interessi che s'agitano nel processo e, così, chiamati ad applicare al caso singolo la legge cui sola vanno soggetti, esercitando le proprie funzioni.