Libri di Cocchi
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Organizzare la prevenzione e la sicurezza del lavoro nelle polizie locali. Manuale per i comandanti Cocchi Beatrice Magelli Leopoldo - Maggioli Editore, 2012 - Scuola Di Polizia
Una guida, un aiuto pratico ed operativo, per i comandanti dei corpi di Polizia Locale dei Comuni e delle Province su cui grava, in toto o in parte, la responsabilità per la salute e sicurezza dei loro collaboratori. Devono quindi essere in grado di organizzare e gestire in modo adeguato un efficace sistema di prevenzione rispetto ai rischi professionali dei lavoratori. Il D.Lgs.81/08 pone in capo alla struttura organizzativa degli enti precisi obblighi in campo di organizzazione della prevenzione, ovvero dell'insieme di procedure, interventi, misure, finalizzati a eliminare o almeno ridurre al massimo, i possibili danni alla salute dei lavoratori derivanti dai fattori di rischio propri dell'attività lavorativa. Il comandante - o comunque chi esercita i ruoli di responsabilità previsti dal D.Lgs.81/08 - deve conoscere alcuni elementi di base sui rischi lavorativi delle Polizie Locali, sui dati di infortuni e malattie professionali, sui compiti e le responsabilità che la legge assegna alle diverse figure aziendali, sulle responsabilità, anche penali, in ordine alla sicurezza, che il suo ruolo comporta, sul sistema organizzativo e di relazioni che deve attivare e far funzionare, sul livello e la modalità dei controlli che deve garantire.
L'albo pretorio elettronico. Con CD-ROM Bicocchi Alberto Contino Eva Tessaro Tiziano - Maggioli Editore, 2010 - Progetto Ente Locale
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (cd. Milleproroghe) ha prorogato dal 1° gennaio 2010 al 1° luglio 2010 i termini delle disposizioni di cui all'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che così recita "gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati e le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale". Il documento informatico costituirà l'unico modo per dare certezza giuridica ai documenti amministrativi. Non ci sarà più un originale e tante copie, ma ogni copia di un documento informatico rappresenterà un originale. Sarà, pertanto, necessario prevedere tutte le misure di sicurezza idonee a conservare nel tempo l'informazione digitale. In questo quadro, il presente lavoro cerca anche di effettuare il necessario contemperamento dell'art. 32 con i contenuti della decisione del Garante della privacy n. 17 del 19 aprile 2007, proprio perché, come afferma il Garante stesso, "pubblicità", "accessibilità" e "diffusione" non esprimono sempre un'identica situazione ed occorre definire principi e limiti da rispettare quando si pubblicano e diffondono i dati personali contenuti in atti amministrativi, soprattutto quando sono in gioco dati di natura sensibile o parasensibile.
L'albo pretorio elettronico. Con CD-ROM Bicocchi Alberto Contino Eva Tessaro Tiziano - Maggioli Editore, 2009 - Progetto Ente Locale. Guida Atti
L'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 segna l'inizio di una nuova era, quella dell'albo pretorio elettronico: il vecchio albo pretorio cartaceo va in pensione. Infatti "a far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati" e, sempre dal 1° gennaio 2010, "le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale". Il documento informatico, quindi, rappresenterà, l'unico modo per dare certezza giuridica ai documenti amministrativi. Non ci sarà più un originale e tante copie, ma ogni copia di un documento informatico rappresenterà un originale. Sarà, pertanto, necessario prevedere tutte le misure di sicurezza idonee a conservare nel tempo l'informazione digitale. Del resto il Codice della Privacy (D.Lgs. 196/03) prevede al riguardo norme molto rigorose, tra cui l'art. 15, secondo cui "chiunque cagiona ad altri danno per effetto del trattamento dei dati è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile". Il presente lavoro cerca anche di effettuare il necessario contemperamento dell'art. 32 con i contenuti della decisione del Garante della privacy n. 17 del 19 aprile 2007.