Lex Orienta Libri
Libri pubblicati nella collana Lex Orienta con argomento Diritto Penale
Prossime uscite su DIRITTO PENALE
Libri previsti in uscita su Unilibro.it:
- 9788896916087 Nuovo sistema del diritto penale. Vol. 3: Forme ed effetti del reato
- 9788893178143 Casi e soluzioni schematiche di diritto penale
- 9788891648969 Lineamenti di diritto penale
- 9788858213346 Kit. Manuale ragionato penale speciale-Argomenti attuali penale
- 9788832701036 Tracce di pareri di civile-Tracce di pareri di penale
La nuova legittima difesa. Commento organico alla L. 26 aprile 2019, n. 36 (Modifica al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa) Marino Raffaele Castelletti Paola - Edizioni Giuridiche Simone, 2019 - Lex Orienta
La riforma della legittima difesa muove dall'esigenza di assicurare che il soggetto aggredito nel proprio domicilio sia immune da responsabilità penale: la novella mette mano sia all'art. 52 c.p. - estendendo l'area della legittima difesa domiciliare come causa di giustificazione del fatto (piano dell'antigiuridicità del fatto) - sia all'art. 55 c.p. - incidendo sulla disciplina dell'eccesso nelle cause di giustificazione (piano della colpevolezza del fatto, antigiuridico in ragione del superamento dei limiti della scriminante) e dando vita in particolare a un'ipotesi in cui l'eccesso colposo nella legittima difesa domiciliare non è colpevole perché scusato in ragione delle particolari circostanze. In altre parole vengono profilati più ampi margini per considerare lecito il fatto commesso e considerare non colpevole o non rimproverabile il fatto stesso, quando i limiti della legittima difesa sono stati superati e il fatto è illecito. Se e quando non potrà invocare la causa di giustificazione, l'aggredito nel domicilio potrà comunque invocare la non colpevolezza per il fatto illecito, commesso pur eccedendo colposamente i limiti della causa di giustificazione. Per garantire l'impunità a chi si difende nel domicilio, il legislatore ha esteso l'ambito di applicazione della legittima difesa da un lato, rafforzando la presunzione di proporzione tra difesa e offesa, di cui al c.2; dall'altro lato, nel nuovo c.4 introducendo un'inedita presunzione di legittima difesa (cioè di tutti i requisiti della scriminante, compresa la necessità della difesa).
La riforma delle intercettazioni. Commento organico al D.Lgs. 29-12-2017, n. 216 Di Geronimo Paolo Giordano Luigi Nocera Andrea - Edizioni Giuridiche Simone, 2018 - Lex Orienta
Con il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, adottato in attuazione della legge n. 103 del 2017, è stata riformata la disciplina delle intercettazioni. Per comprendere come sia stato possibile giungere alla nuova regolamentazione del mezzo di ricerca della prova e per coglierne i tratti salienti, va considerato che da anni, nel nostro Paese, si è sviluppato un acceso dibattito socio-politico sulle intercettazioni. Questo istituto processuale si è trovato al centro di un serrato dibattito tra opposte fazioni: da una parte sono stati lamentati abusi nell'impiego dello strumento ed è stata sollecitata una riforma delle regole per scongiurare l'eccessiva lesione della riservatezza dei cittadini; dall'altra, i tentativi di porre in essere una azione riformatrice sono sempre naufragati, perché ritenuti idonei a favorire lo sviluppo della criminalità, limitando le armi a disposizione degli inquirenti e, soprattutto, perché considerati come un tentativo di porre un bavaglio alla libera stampa. Dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico, invece, il confronto riguardava due opposte prospettive, le quali, peraltro, partivano dal comune rilievo dell'eccessivo impiego delle intercettazioni nel processo penale. Secondo un orientamento, infatti, le norme che disciplinavano lo strumento investigativo necessitavano di una rivisitazione, non essendo in grado di garantire l'equo bilanciamento dei valori costituzionali in conflitto. Una diversa opinione, pur ravvisando l'eccessivo ricorso alle intercettazioni, sosteneva invece che gli abusi denunciati nell'impiego del mezzo di ricerca della prova non derivassero da specifici limiti dell'impianto normativo vigente, ma da prassi applicative scorrette. La legge delega n. 103 del 2017, in un certo qual modo, ha fatto tesoro dei tentativi riformatori del passato. Essa, infatti, non tocca i presupposti di ammissibilità delle intercettazioni nelle indagini se non nella parte relativa alla semplificazione delle intercettazioni per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione e in quella che riguarda la disciplina del cd. captatore informatico. Piuttosto, essa è protesa a realizzare le condizioni normative per un migliore bilanciamento delle prerogative individuali rispetto alle esigenze investigative.
La riforma Orlando. Commento organico alla L.23 giugno 2017, n. 103 Picciotto Guido - Edizioni Giuridiche Simone, 2017 - Lex Orienta
Come già anticipato, dopo circa due anni e mezzo di complessi lavori e discussioni parlamentari, la ed. riforma Orlando (DDL 4368) è divenuta legge dello Stato. Il disegno di legge scaturisce dall'accorpamento in un unico testo di tre progetti di legge già approvati dalla Camera (Atti Camera nn. 2798, 2150 e 1129) e di una pluralità di proposte di legge di iniziativa parlamentare. Esso consta di un unico articolo con ben novantacinque commi, che intervengono sull'intero sistema penale, con norme immediatamente efficaci e diverse deleghe, alcune delle quali molto importanti e delicate. Quanto alla materia penale sostanziale, vi sono disposizioni che introducono modifiche dirette al codice penale (commi 1-15), nonché una delega per l'adozione di decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di alcuni settori del codice penale (commi 16-17) e una delega per l'adozione di un decreto legislativo in materia di casellario giudiziale (commi 18-19). Con riguardo alla materia penitenziaria, vi è un'articolata delega che recepisce in larga parte il lavoro fatto dagli Stati generali dell'esecuzione penale (commi 82,85 e 86). La parte centrale e più cospicua della manovra (commi 21-84) è dedicata al processo penale.