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Legge fallimentare. Art. 67. Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Vol. 3: Parte speciale Terranova Giuseppe Galgano F. (Cur.) - Zanichelli, 2002 - Comm. Scialoja-Branca Legge Fallimentare
L?opera esamina, in maniera approfondita e con soluzioni spesso innovative, i principali problemi della revocatoria fallimentare dei pagamenti e degli atti a titolo oneroso. Tra i temi di maggior rilievo segnaliamo: * la prova della simulazione relativa di prezzo; * cosa debba intendersi per "mezzo anormale di pagamento"; * la differenza tra cessioni di crediti in pagamento e cessioni in garanzia; * la revoca delle attribuzioni indirette; * la sorte del mandato irrevocabile all?incasso; * i rapporti tra revocatorie fallimentari e compensazione; * la revoca delle rimesse in conto corrente; * le concessioni di fido e castelletto di sconto; * il trattamento fallimentaristico del leasing; * il problema della "contestualità" delle garanzie; * la riqualificazione della fattispecie ai fini dell?impugnativa; * le esenzioni dal regime ordinario; * le prospettive de iure condendo; * il rapporto fra revocatorie fallimentari e tutela della par condicio. L?analisi complessiva degli articoli della Legge Fallimentare dal 64 al 71 è condotta in questo Commentario nell?arco di quattro tomi, tutti già pubblicati e qui sotto elencati: Tomo I Giuseppe Terranova, Articoli dal 64 al 71 Trattazione generale (edito nel 1993); Tomo II Maria Elena Gallesio-Piuma, Articoli dal 64 al 66 Trattazione specifica (2003); Tomo III Giuseppe Terranova, Articolo 67 Trattazione specifica (2002); Tomo IV Maria Elena Gallesio-Piuma, Articoli dal 68 al 71 Trattazione specifica (2000).
Art. 51-56. Astensione, ricusazione e responsabilità dei giudici Tedoldi Alberto M. - Zanichelli, 2015 - Commentario Codice Di Procedura Civile
Le norme del codice di procedura civile su astensione e ricusazione del giudice, che fungono da lex generalis anche per i processi davanti alle giurisdizioni speciali (amministrativa, tributaria, contabile), appartengono all'"archeologia giudiziaria". Esse affondano le proprie radici, anche per lessico, in regole remote della practica iudiciaria, infuse di uno spirito autoritario con il sopravvento dell'Assolutismo giuridico, divenuto oggi incompatibile con una visione autenticamente democratica dello Stato e della giurisdizione, che veda nel giudice non più un funzionario dello Stato-apparato, bensì un civil servant, che rende alla comunità un servizio pubblico fondamentale per la composizione delle controversie civili, quando le parti non siano state in grado di risolverle in via autonoma attraverso uno degli strumenti alternativi che l'ordinamento pone a loro disposizione. Un servizio prestato nel nome e nell'interesse dello Stato-comunità da cittadini prescelti attraverso un pubblico concorso in base a criteri meritocratici, autonomi e indipendenti da qualunque condizionamento, non solo esterno da parte di altri poteri dello Stato, ma anche interno all'ordine giudiziario, terzi e imparziali rispetto alle parti e agli interessi che s'agitano nel processo e, così, chiamati ad applicare al caso singolo la legge cui sola vanno soggetti, esercitando le proprie funzioni.