Libri di Marina Spiotta
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ART. 2214-2220. Scritture contabili Spiotta Marina - Zanichelli, 2021 - Commentario Del Codice Civile
L'opera offre un'ampia disamina della disciplina delle scritture contabili e una rilettura delle norme del codice civile alla luce delle molteplici novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il filo rosso che lega i due orditi codicistici è il valore dell'organizzazione, requisito che compare nella nozione sia d'imprenditore in generale (art. 2082 cod. civ.) che di azienda (art. 2555 cod. civ.) ed è arricchito dalle nuove disposizioni speciali contenute negli art. 3 e 375 c.c.i.i., volte ad elevare il c.d. standing organizzativo. Il punto di rottura è rappresentato dal fatto che i concetti (peraltro non definiti) di scritture contabili e di assetti contabili hanno un diverso ambito di applicazione giacché il dovere di tenere le prime è sancito solo a carico dell'imprenditore commerciale non piccolo (art. 2214 cod. civ.), mentre quello di predisporre i secondi grava su qualunque imprenditore «che operi in forma societaria o collettiva» (art. 2086 cod. civ.). L'auspicio è che i molteplici spunti esegetici offerti nei commenti alle singole norme possano essere un primo passo verso un complessivo ripensamento della materia e un cambiamento di mentalità, volto a considerare la tenuta della contabilità un "costo utile", un investimento per prevenire la crisi.
Il curatore fallimentare Spiotta Marina - Zanichelli, 2006 - Strumenti Del Diritto
L'opera offre al lettore un ampio studio della legittimazione processuale del curatore. L'analisi trae spunto dalle innovazioni introdotte dal legislatore societario, soprattutto in tema di responsabilità degli organi di gestione e controllo, per poi esaminare il nuovo art. 146 l. fall. Sulla materia, di rilevante interesse pratico, non si è ancora formata un'opinione giurisprudenziale, né si è sviluppato un pensiero definitivo in ambito dottrinale. Sembra tuttavia già possibile individuare due contrapposti orientamenti: da una parte vi è chi, allo scopo di garantire l'esigenza di giustizia distributiva che identifica la ratio ispiratrice del sistema concorsuale, ha cercato di colmare i silenzi del legislatore societario e la "formulazione aperta" del novellato art. 146 l. fall., continuando a leggere quest'ultima norma come comprendente tutte le azioni in passato esperibili dal curatore; dall'altra vi è chi, muovendo dal presupposto che il curatore ha come primo fine quello di liquidare i beni compresi nel fallimento, mentre la legittimazione all'esercizio delle azioni di massa serve "solo" a perfezionare e ad esaltare il sistema della concorsualità, ritiene che la compressione della regola egualitaria ad opera del riformatore avrebbe inciso su un istituto concorsuale di "secondo grado", non coessenziale al sistema, poiché finalizzato unicamente ad assicurarne un più raffinato funzionamento.