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Art. 31-40. Modificazioni della competenza per ragioni di connessione. Difetto di giurisdizione, incompetenza e litispendenza Tiscini Roberta - Zanichelli, 2016 - Commentario Codice Di Procedura Civile
È duplice il blocco di disposizioni del codice di procedura civile esaminate in questo volume. Da un lato, gli art. 31-36 cod. proc. civ. relativi alle "modificazioni della competenza per ragioni di connessione", dall'altro gli art. 37-40 cod. proc. civ. in relazione a "difetto di giurisdizione, incompetenza e litispendenza". La connessione tra cause è al centro dell'attenzione. Il caso in cui un solo attore agisca nei confronti di un solo convenuto a tutela di un unico diritto è ipotesi che nella pratica si verifica ben più raramente che non quella del "giudizio cumulato" (o perché più parti entrano in gioco, ovvero perché anche tra due sole parti plurimi sono i diritti fatti valere). Gli art. 31-36 cod. proc. civ. si occupano del tema sotto il profilo degli spostamenti di competenza consentiti per favorire lo svolgimento congiunto delle cause. Al fondo, si nascondono istituti di particolare interesse (l'accessorietà, gli accertamenti incidentali, la compensazione, la garanzia, la riconvenzione) la cui logica e la cui funzione vanno ben oltre i profili di competenza. Obiettivo dello studio svolto nel presente volume è quello di "attualizzare" i fenomeni ivi trattati - e già ampiamente scandagliati nel pensiero teorico non meno che nelle prassi applicative - alla luce dell'esperienza più recente (si veda, ad esempio, Cass., sez. un., 4 dicembre 2015, n. 24707 e Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700, in tema di garanzia).